Decreto Legislativo del Governo   n° 277  del 15/08/1991

Attuazione delle direttive  n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.

 

 

391B0277.900 LN 3B  30 277 08/15/1991 GUSO 200 08/27/1991 8o2o3   8o2o15    8o2o17   8o2o18

 

Doc.  391B0277.900   di Origine  Nazionale

pubblicato/a su :   Gazz. Uff. Suppl. Ordin.     200   del  27/08/1991

 

riguardante : 

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

Igiene del lavoro

-      Rumore e vibrazioni

-      Difesa dagli agenti biologici

-      Difesa dagli agenti nocivi

-      Amianto

 

 

SOMMARIO

 

NOTE

 

TESTO

 

Capo I  - Norme Generali

 

Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. -

Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE. -

Art. 3. DEFINIZIONI. -

Art. 4. MISURE DI TUTELA. -

Art. 5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. -

Art. 6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI. -

Art. 7. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE. -

Art. 8. ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI. -

Art. 9. ALTRE MISURE. -

 

Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro

 

Art. 10. ATTIVITÀ SOGGETTE. -

Art. 11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -

Art. 12. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -

Art. 13. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI.

Art. 14. MISURE IGIENICHE. -

Art. 15. CONTROLLO SANITARIO. -

Art. 16. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE BIOLOGICI. -

Art. 17. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -

Art. 18. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. -

Art. 19. MISURE DI EMERGENZA. -

Art. 20. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI. -

Art. 21. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -

 

Capo III  - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro

 

Art. 22. ATTIVITÀ SOGGETTE. -

Art. 23. DEFINIZIONI. -

Art. 24. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -

Art. 25. NOTIFICA. -

Art. 26. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -

Art. 27. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI. -

Art. 28. MISURE IGIENICHE. -

Art. 29. CONTROLLO SANITARIO. -

Art. 30 . CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -

Art. 31. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. -

Art. 32. MISURE D'EMERGENZA. -

Art. 33. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI. -

Art. 34. LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO. -

Art. 35. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -

Art. 36. REGISTRO DEI TUMORI. -

Art. 37. ATTIVITÀ VIETATE. -

 

Capo IV - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

 

Art. 38. FINALITÀ. -

Art. 39. DEFINIZIONI. -

Art. 40. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -

Art. 41. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI. -

Art. 42. INFORMAZIONE E FORMAZIONE. -

Art. 43. USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO. -

Art. 44. CONTROLLO SANITARIO. -

Art. 45. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. -

Art. 46. NUOVE APPARECCHIATURE, NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI. -

Art. 47. LAVORAZIONI CHE COMPORTANO VARIAZIONI CONSIDEREVOLI DELL'ESPOSIZIONE QUOTIDIANA PERSONALE. -

Art. 48. DEROGHE PER SITUAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI. -

Art. 49. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI. -

 

Capo V - Norme Penali

 

Art. 50. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI. -

Art. 51. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI. -

Art. 52. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI. -

Art. 53. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL MEDICO COMPETENTE. -

Art. 54. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PRODUTTORI E DAI COMMERCIANTI. -

 

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 55. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE. -

Art. 56. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. -

Art. 57. TERMINE PER L'ADOZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Art. 58. ALTRI AGENTI NOCIVI. -

Art. 59. ABROGAZIONI. -

 

ALLEGATO I - ATTIVITÀ LAVORATIVE PIU' COMUNEMENTE NOTE CHE COMPORTANO ESPOSIZIONE AL PIOMBO (Art. 10, COMMA 3)

ALLEGATO II - CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO CLINICO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL PIOMBO (Art. 15, COMMA 2)

ALLEGATO III - METODI DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI BIOLOGICI DEL PIOMBO (Art. 15, COMMI 3 E 4)

ALLEGATO IV - METODI DI PRELIEVO E DOSAGGIO PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL PIOMBO NELL'ARIA (Art. 17, COMMA 2)

ALLEGATO V - METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA. (Art. 30, COMMA 2)

ALLEGATO VI - CRITERI PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE (Art. 40, COMMA 2)

ALLEGATO VII - CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE UDITIVA DEI LAVORATORI (Art. 44, COMMA 2)

ALLEGATO VIII - MODALITÀ DI CAMPIONATURA E DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI (Art. 58, COMMA 3, LETTERA C)

 

 

- § -

NOTE

 

Art. 1, comma 4: è stato così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. ( così come modificato dalla legge di conversione). Si veda l'art. 1 bis, comma 3 del medesimo D.L.

 

Art. 31, comma 1, lett. a): la lettera è stata sostituita dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257;

Art. 31, comma 2: il comma è stato abrogato dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257;

 

Art. 44, comma 3: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff. 6 novembre 1991, n. 260.

 

Art. 50, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 4 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Art. 51, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 5 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Art. 52, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 6 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Art. 53, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 7 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Art. 54, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 8 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

- § -

 

TESTO

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

 

Acquisito il parere delle componenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

 

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I - Norme generali

 

Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. -

1. Il presente decreto prescrive  misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.

2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché biologici.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione,le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

 

Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE. -

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.

 

Art. 3. DEFINIZIONI. -

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;

c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;

d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.

 

Art. 4. MISURE DI TUTELA. -

1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:

a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;

c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;

d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;

e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;

f) misure tecniche di prevenzione;

g) misure di protezione collettiva;

h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;

l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;

m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;

n) misure igieniche;

o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:

1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;

2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;

p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante l'esposizione;

q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;

s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelle degli esami biologici indicativi dell'esposizione;

t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;

u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.

 

Art. 5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. -

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;

b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;

c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;

e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;

f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;

g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.

2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.

3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.

4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

 

Art. 6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI. -

1. I lavoratori:

a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;

e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;

f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

 

Art. 7. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE. -

1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro.

2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro.

3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.

4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.

5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.

6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

 

Art. 8. ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI. -

1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.

Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.

3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.

 

Art. 9. ALTRE MISURE. -

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.

 

Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro

 

Art. 10. ATTIVITÀ SOGGETTE. -

1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo metallico od ai suoi composti  ionici, qui di seguito indicati come «piombo».

2. Le norme del presente capo non si applicano alle attività estrattive di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati di minerali di piombo nel sito della miniera.

3. Nell'allegato I sono indicate a titolo esemplificativo le attività lavorative che comportano rischio di esposizione al piombo.

 

Art. 11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -

1. Per tutte le attività lavorative di cui all'art. 10 il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive.

2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dal piombo aerodisperso, individuando i punti di emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori al piombo ed una determinazione della piombemia.

3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui agli articoli 12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla valutazione di cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo nell'aria superiore a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere;

b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente correlabili all'esposizione.

4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni volta che si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un aumento significativo dell'esposizione al piombo e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato.

6. Per le imprese già in attività la valutazione di cui al comma 1 è effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le imprese che intraprendono le attività lavorative di cui all'articolo 10, la valutazione è effettuata non prima di 90 giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre centottanta giorni dalla data medesima.

7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza.

 

Art. 12. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -

1. In tutte le attività di cui all'art. 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

 a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;

 b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;

 c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo.

L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo nell'esposizione.

2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce altresì informazioni, per iscritto e con periodicità annuale, circa:

 a) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico;

 b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.

3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati, delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico.

 

Art. 13. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI. -

1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro:

a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione;

b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di piombo non superiori alle necessità delle lavorazioni e che il piombo in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità prede