Decreto Legislativo del Governo n° 277
del 15/08/1991
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
391B0277.900 LN 3B 30 277
08/15/1991 GUSO 200 08/27/1991 8o2o3
8o2o15 8o2o17 8o2o18
Doc. 391B0277.900 di Origine
Nazionale
pubblicato/a su : Gazz.
Uff. Suppl. Ordin. n° 200 del 27/08/1991
riguardante :
SICUREZZA
E IGIENE DEL LAVORO
Igiene
del lavoro
- Rumore e vibrazioni
- Difesa dagli agenti biologici
- Difesa dagli agenti nocivi
- Amianto
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Capo I -
Norme Generali
Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE. -
Art. 3. DEFINIZIONI. -
Art. 4. MISURE DI TUTELA. -
Art. 5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI
DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. -
Art. 6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI. -
Art. 7. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE. -
Art. 8. ALLONTANAMENTO TEMPORANEO
DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI. -
Art. 9. ALTRE MISURE. -
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici
durante il lavoro
Art. 10. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
Art. 11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -
Art. 12. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -
Art. 13. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE,
PROCEDURALI.
Art. 14. MISURE IGIENICHE. -
Art. 15. CONTROLLO SANITARIO. -
Art. 16. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE BIOLOGICI.
-
Art. 17. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI. -
Art. 18. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE. -
Art. 19. MISURE DI EMERGENZA. -
Art. 20. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI. -
Art. 21. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI. -
Capo III -
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto
durante il lavoro
Art. 22. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
Art. 23. DEFINIZIONI. -
Art. 24. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -
Art. 25. NOTIFICA. -
Art. 26. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -
Art. 27. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE,
PROCEDURALI. -
Art. 28. MISURE IGIENICHE. -
Art. 29. CONTROLLO SANITARIO. -
Art. 30 . CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI. -
Art. 31. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE. -
Art. 32. MISURE D'EMERGENZA. -
Art. 33. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI. -
Art. 34. LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI RIMOZIONE
DELL'AMIANTO. -
Art. 35. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI. -
Art. 36. REGISTRO DEI TUMORI. -
Art. 37. ATTIVITÀ VIETATE. -
Capo IV - Protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 38. FINALITÀ. -
Art. 39. DEFINIZIONI. -
Art. 40. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -
Art. 41. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE,
PROCEDURALI. -
Art. 42. INFORMAZIONE E FORMAZIONE. -
Art. 43. USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
DELL'UDITO. -
Art. 44. CONTROLLO SANITARIO. -
Art. 45. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE. -
Art. 46. NUOVE APPARECCHIATURE, NUOVI IMPIANTI E
RISTRUTTURAZIONI. -
Art. 47. LAVORAZIONI CHE COMPORTANO VARIAZIONI
CONSIDEREVOLI DELL'ESPOSIZIONE QUOTIDIANA PERSONALE. -
Art. 48. DEROGHE PER SITUAZIONI LAVORATIVE
PARTICOLARI. -
Art. 49. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI. -
Capo V - Norme Penali
Art. 50. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI
LAVORO E DAI DIRIGENTI. -
Art. 51. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI. -
Art. 52. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI.
-
Art. 53. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL MEDICO
COMPETENTE. -
Art. 54. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PRODUTTORI
E DAI COMMERCIANTI. -
Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 55. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO
COMPETENTE. -
Art. 56. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. -
Art. 57. TERMINE PER L'ADOZIONE DEI DECRETI DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Art. 58. ALTRI AGENTI NOCIVI. -
Art. 59. ABROGAZIONI. -
ALLEGATO I - ATTIVITÀ LAVORATIVE PIU' COMUNEMENTE
NOTE CHE COMPORTANO ESPOSIZIONE AL PIOMBO (Art. 10, COMMA 3)
ALLEGATO II - CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEL
CONTROLLO CLINICO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL PIOMBO (Art. 15, COMMA 2)
ALLEGATO III - METODI DI ANALISI PER
ALLEGATO IV - METODI DI PRELIEVO E DOSAGGIO PER
ALLEGATO V - METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI PER
ALLEGATO VI - CRITERI PER
ALLEGATO VII - CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA
FUNZIONE UDITIVA DEI LAVORATORI (Art. 44, COMMA 2)
ALLEGATO VIII - MODALITÀ DI CAMPIONATURA E DI
MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI (Art. 58, COMMA
3, LETTERA C)
- § -
NOTE
Art. 1, comma 4: è
stato così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 23 ottobre 1996,
n. 542.
( così come modificato dalla legge di conversione). Si veda l'art. 1 bis, comma
3 del medesimo D.L.
Art. 31, comma 1,
lett. a): la lettera è stata sostituita dall'art.
Art. 31, comma 2: il
comma è stato abrogato dall'art.
Art. 44, comma 3: il
comma è stato così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff. 6 novembre
1991, n. 260.
Art. 50, comma 1: il
comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 4 del D. Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758.
Art. 51, comma 1: il
comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 5 del D. Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758.
Art. 52, comma 1: il
comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 6 del D. Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758.
Art. 53, comma 1: il
comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 7 del D. Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758.
Art. 54, comma 1: il
comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 8 del D. Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758.
- § -
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE,
82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE del Consiglio, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;
Acquisito il parere delle componenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
- Norme generali
Art. 1.
ATTIVITÀ SOGGETTE. -
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il
lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV
non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli
8 e 9 si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro,
ad agenti chimici, fisici, nonché biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad
essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia,
dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto
concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di
educazione,le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto
del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità.
Art. 2.
ATTIVITÀ ESCLUSE. -
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.
Art. 3.
DEFINIZIONI. -
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione
nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico
relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile
dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti
titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione
equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio
sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.
Art. 4.
MISURE DI TUTELA. -
1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV,
le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante
il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro
dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo
di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono o possono essere esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori
mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione
dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i
metodi previsti per ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un
valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti
l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare
soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione
pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di
esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei
lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi,
l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese
per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei
lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché,
qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante
l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti
livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle
sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli
elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati
collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai
risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelle degli esami
biologici indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro
conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti
autorità statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione
all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per
rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva,
ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai
contratti collettivi applicabili.
Art. 5.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. -
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti
che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente
decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro
rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle
mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche
mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare
il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime
collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e,
tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul significato di detti
risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di
emergenza o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare,
mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della
salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei
mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento
all'uso dei mezzi individuali di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso
appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro
disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e
disposizioni aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori
autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la
loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di
agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli
dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera.
L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche
disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di
lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese
incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che
svolgono le attività di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei
rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad
agenti di cui ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti
che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività indicate all'articolo
1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle
imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art.
4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori.
Art. 6.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI. -
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto
le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i
dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione,
forniti o predisposti dal datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi,
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza
autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed
i mezzi individuali e collettivi di protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni
o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la
sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti
nei loro riguardi.
Art. 7.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE.
-
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli
agenti di cui all'art. 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e
spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a
cura e spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di
idoneità specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il
medico competente istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce
altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore
interessato dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli
degli esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
6. Il medico competente visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
Art. 8.
ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E
BIOLOGICI. -
1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi
sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico
o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività
comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico
competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro
nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere
medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli
esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle
misure adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene
adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati
dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul
piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo
massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.
Art. 9.
ALTRE MISURE. -
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa
per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed
il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti
appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e
della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno.
Capo II
- Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo
metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro
Art.
10. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
1. Le norme del presente capo si applicano a
tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo
metallico od ai suoi composti ionici,
qui di seguito indicati come «piombo».
2. Le norme del presente capo non si applicano
alle attività estrattive di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di
concentrati di minerali di piombo nel sito della miniera.
3. Nell'allegato I sono indicate a titolo
esemplificativo le attività lavorative che comportano rischio di esposizione al
piombo.
Art.
11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. -
1. Per tutte le attività lavorative di cui
all'art. 10 il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei
lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e
protettive.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad
accertare l'inquinamento ambientale prodotto dal piombo aerodisperso,
individuando i punti di emissione ed i punti a maggior rischio delle aree
lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei
lavoratori al piombo ed una determinazione della piombemia.
3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di
cui agli articoli 12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla
valutazione di cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di
piombo nell'aria superiore a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di aria,
espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di
riferimento di otto ore giornaliere;
b) livelli individuali di piombemia uguali o
superiori a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente
correlabili all'esposizione.
4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni volta che si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che
possono comportare un aumento significativo dell'esposizione al piombo e,
comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate,
ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato.
6. Per le imprese già in attività la valutazione
di cui al comma 1 è effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per le imprese che intraprendono le attività
lavorative di cui all'articolo 10, la valutazione è effettuata non prima di 90
giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre centottanta
giorni dalla data medesima.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti
commi e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un
apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti e dell'organo di vigilanza.
Art.
12. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -
a) i
rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il
nascituro ed il neonato;
b) le
norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa
la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di
lavoro;
c) le
precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni
qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un
mutamento significativo nell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce altresì
informazioni, per iscritto e con periodicità annuale, circa:
a)
l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del
controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo
biologico;
b) il
corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.
3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore di
lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente,
dei risultati, delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori
biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati,
ed i lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei risultati statistici non
nominativi del controllo biologico.
Art.
13. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI. -
1. Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'articolo 11, comma 3, il datore di
lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli
impianti in cui avvengono le lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter
essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di piombo non superiori alle necessità delle lavorazioni e che il piombo in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità prede